Prossima Democrazia – Laboratori Deliberativi

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

È costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della Costituzione, “Prossima Democrazia – Laboratori Deliberativi – Associazione  di Promozione Sociale”, in breve “Prossima Democrazia APS” (di seguito denominata “Associazione”), con sede legale nel Comune di Firenze, Lungarno del Tempio n.54.

L’utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all’iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l’eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell’associazione, determinerà l’onere di modificare la denominazione sociale.

L’associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L’associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci/e non necessita di modifica statutaria. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all’Agenzia delle Entrate.

 

Art. 2

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

  • organizzazione e gestione di attività art. 5 l.117/18: l’Associazione, nel quadro di un “ecosistema” di organizzazioni che cooperano fra loro con lo scopo di affermare la partecipazione deliberativa in Italia – e nell’ambito di reti più ampie – in Europa e nel mondo, si propone di:
  • Promuovere la cultura della partecipazione deliberativa basata su un campione di cittadini e cittadine estratto a sorte e rappresentativo della società, adeguatamente informato, ai diversi livelli di governo; e, più in generale, dell’innovazione democratica attraverso attività di divulgazione, formazione e ricerca dedicate;
  • Realizzare progetti di partecipazione deliberativa, sia autonomamente sia per conto di soggetti terzi, disegnando la loro architettura, gestendo i processi organizzativi necessari e coordinando risorse interne ed esterne per la loro implementazione;
  • Sviluppare progetti di studio, ricerca, valutazione, anche in collaborazione con soggetti terzi, nel campo della partecipazione deliberativa e più in generale della partecipazione di cittadini e cittadine ai processi decisionali pubblici;
  • Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, compresa quella di ricerca di finanziamenti pubblici o privati e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L’Associazione può svolgere, all’interno della sede sociale, attività di somministrazione alle persone socie di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall’art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente.

 

Art. 3

Oltre alle attività di cui all’art. 2, l’Associazione può svolgere, così come previsto dall’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell’Assemblea degli associati/e.

L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

 

Art. 4

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati/e; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri/e associati/e, nei limiti previsti dall’art. 36 del Codice del Terzo settore.

L’attività dei volontari e volontarie non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Alle persone volontarie possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

  

Art. 5

Il numero delle persone socie è illimitato.

Possono essere socie dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.

Può diventare socio/a chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale o identità di genere, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all’art. 9.

 

Art. 6

La persona che  intenda essere ammessa come socia dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio/a presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio/a da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

 

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

All’atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata alla persona ’interessata, verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio/a a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi/e soci/e verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato/a verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull’eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l’aspirante associato/a non ammesso/a ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

 

Art. 8

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutte le persone associate.

Alla qualifica di socio/a conseguono i seguenti diritti e doveri:

– diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;

– diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;

– diritto di essere convocato/a alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;

– diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell’Associazione presentando richiesta anche verbale a una persona componente il Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell’associazione, previa sottoscrizione dell’impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati;

– dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

– dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;

– dovere di concorrere alle spese generali dell’associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

 

Art. 9

La qualifica di associato/a si perde per:

  • recesso,
  • radiazione,
  • esclusione per morosità,
  • morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte dei soci o delle socie ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell’associato/a che:

–                non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

–                svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

–                arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all’Associazione;

e deve essere comunicato alla persona interessata a mezzo lettera raccomandata anche a mano.

La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all’esame dell’Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere convocato anche l’associato/a interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.

La delibera adottata dall’Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all’interessato/a mediante lettera raccomandata anche a mano.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione per morosità dell’associato/a decorsi tre mesi dall’inizio dell’esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.

 

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell’associato/a, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l’espulsione per i seguenti motivi:

  • violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
  • denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
  • adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell’Associazione;
  • produzione di gravi disordini durante le assemblee;
  • appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
  • adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

 

Art. 11

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci/e durante la vita dell’associazione, né all’atto del suo scioglimento.

L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote associative;
  2. contributi associativi;
  3. cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
  4. interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
  5. elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
  6. erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
  7. entrate da convenzioni;
  8. erogazioni liberali delle persone socie e di terzi;
  9. entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
  10. rendite patrimoniali;
  11. qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.

Art. 12

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all’Assemblea degli associati/e.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci/e entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché i/le soci/e possano prenderne visione o sarà trasmesso ai/lle soci/e mediante mail unitamente alla convocazione dell’Assemblea.

L’intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall’articolo 21.

 

Art. 13

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, alle persone associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell’Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l’istituzione di fondi riserva.

 

Art. 14

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.
  • Il Comitato tecnico-scientifico

 

Art. 15

L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione a cui devono essere invitati tutti/e i/le soci/e ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Il diritto di voto è riconosciuto alle persone socie maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso dalla data di loro ammissione, ai minorenni può essere chiesto un voto consultivo.

Ogni associato/a potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro/a associato/a con delega scritta. Ogni associato/a non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 16

L’Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

  1. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  2. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
  3. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo dell’Associazione;
  4. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
  5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  6. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l’identità dell’associato/a;
  7. delibera l’esclusione dei/lle soci/e dell’Associazione;
  8. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi/e associati/e;
  9. delibera l’eventuale trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune;
  10. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 17

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal/dalla Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo delle persone associate.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell’avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l’invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutte le persone associate.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal/dalla Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro/a associato/a eletto/a dalle persone presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo delle persone partecipanti.

Vige il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal/dalla Presidente dell’assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a.

 

Art. 18

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati/e.

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci/e aventi diritto di voto intervenuti/e o rappresentati/e.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

 

Art. 19

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle persone associate.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno delle persone associate.

Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo delle persone associate intervenute o rappresentate per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti delle persone presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei/lle soci/e intervenuti/e o rappresentati/e purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi delle persone presenti.

 

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall’Assemblea e scelti tra i/le soci/e maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento  statale. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Entro la data di naturale scadenza dell’organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche. Le altre cariche sociali hanno la stessa durata del Consiglio direttivo.

 

Art. 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando la prima tra le persone non elette che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, con ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l’Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i/le sostituti/e per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

 

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il/la Presidente e il/la Vicepresidente. L’ufficio di Presidenza (Presidente e vice) è composto in maniera paritaria dai due generi maschile e femminile, ove possibile.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. predisporre il bilancio;
  3. deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
  4. deliberare in merito all’esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli/lle associati/e;
  5. deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli/lle associati/e;
  6. predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese alle persone volontarie;
  7. individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell’Assemblea degli associati;
  8. delegare il/la Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all’attività sociale;
  9. nominare i/le responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell’Associazione;
  10. deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
  11. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Il Consiglio direttivo sceglie al suo interno un membro con funzioni di Tesoriere/a.

 

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal/dalla Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano/a di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il/la Presidente, o in sua vece il/la Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

  

Art. 24

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza delle persone  intervenute. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario/a e sottoscritti dalla stessa persona e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarli.

 

Art. 25

Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di persone non associate, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.

 

  Art. 26 

Il/La Presidente, eletto/a dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli associati, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al/lla Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al/la Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al/la Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo/a Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell’organo.

Il/La Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

 

Art. 27

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

 

Art. 28

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei/lle soci/e aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un ruolo di  liquidatore scelto anche fra le persone non associate, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo settore per fini d’inclusione sociale e simili in quanto fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 29

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.

 

I SOCI FONDATORI  (Nome e Cognome)

Nichita Ciotu, nato a Suceava (România) il 10-09-1997 e residente a Castelgerundo (LO) in Gramsci 15. CF CTINHT97P10Z129R

Martina Francesca, nata a Monza (MB) il 19-10-1986 e residente a Monza (MB) in Via De Leyva 11. CF FRNMTN86R59F704X

– Rodolfo Lewanski nato a Bologna, 1/06/1950, residente a Bologna in Via L. Silvagni 19, CF LWNRLF50H01A944G

– Lorenzo Mineo nato a Napoli il 28/03/1995, residente in Via V. Padula 2, Napoli, CF MNILNZ95C28F839Y

– Samuele Nannoni nato a Firenze (FI) il 17.05.1993 e residente a Firenze (FI) in Lungarno del Tempio n. 54 C.F NNNSML93E17D612T;

– Stefano Sotgiu nato a Sassari (SS) il 12.02.1969 e residente a Sassari (SS) in via Nizza n. 29 C.F. STGSFN69B12I452R

– Serena Uberti nata a Brescia il 01.10.1971 e residente a San Felice del Benaco (BS) in via Spizzago n. 21 C.F. BRTSRN71R41B157T

Per domande, proposte, collaborazioni…